Fornitura energia elettrica

Tariffe energia elettrica, come prevista della “carta dei servizi AEEGSI”
Il contratto di fornitura energia elettrica, la autodichiarazione per l’IVA ridotta e la delega SEPA vengono verificati e sottoscritti, insieme con il cliente, nel nostro ufficio a Prato allo Stelvio, Via Croce 5/C.

Le tariffe sono pubblicate all sito Web della “Autorità di energia elettrica e gas” al link www.arera.it/it/prezzi.htm
È inoltre possibile trovare informazioni sull’andamento dei prezzi dell’energia elettrica in borsa su https://www.mercatoelettrico.org/it/

Definizione semplice del prezzo di fornitura energia elettrica
Il prezzo di fornitura energia elettrica è composto da: prezzo energia; costi distribuzione e misura, costi di sistemi e imposte.

Vantaggi per soci:
I soci della cooperativa ricevono una riduzione del prezzo per l’energia elettrica. Inoltre, in relazione alla produzione propria della società,  sono anche essenti di certe tasse.

Chiediamo i clienti di presentare la seguente documentazione:

  • Copia carta d‘identità
  • Copia codice fiscale e partita iva
  • Dati catastrali (per proprietari)
  • Contratto di affitto (sottoscritto da tutti i soggetti)
  • Bollo da € 16,00
  • Dati bancari per SEPA
Pubblicazione secondo la delibera 501/2014/R/com (Bolletta 2.0)

Nei download di segue, si trovi tutte l’informazione dei voci della fatturazione e una descrizione del layout della bolletta.

Download – Guida bolletta
Download – Glossario bolletta

Link: https://bolletta.arera.it/bolletta20/index.php/home/elettricita/dati-del-cliente-e-della-fornitura

Pubblicazione secondo la delibera 413/2016/R/com (TIQV)

Nota Cooperative:
Gestori di rete, che sono organizzato come cooperativa storica con concessione, possono applicare volontariamente le normative del testo TIQV, per gli utenti soci. 

Standard specifici di qualità commerciale

Indicatore Standard specificio dal 2019 Grado di rispetto nel 2023
tempo di risposta motivata ai reclami scritti entro 30 giorni solari 100%
tempo di rettifica di fatturazione entro 60 giorni solari

entro 90 giorni solari per le fatture
con periodicità quadrimestrale

100%
tempo di rettifica di doppia fatturazione entro 20 giorni solari 100%

Standard generali di qualità commerciale

Indicatore Standard generale
tempo di risposta a richieste scritte di informazioni nel 95% dei casi inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari

Modalità gestione indennizzi automatici per mancato rispetto di livelli specifici di qualità

In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità, ove dovuto, il venditore corrisponde al Cliente un indennizzo automatico base pari a 25,00 (venticinque/00) Euro. Tale indennizzo automatico base è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito:

a) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
b) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;
c) se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.

Il Fornitore non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico di cui sopra qualora il mancato rispetto degli standard specifici di qualità sia dovuto a cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi, o per cause imputabili al Cliente o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi. Inoltre, il Fornitore non è tenuto alla corresponsione dell’indennizzo automatico: a) relativamente a reclami scritti aventi per oggetto le interruzioni prolungate o estese ai sensi dell’Articolo 53, comma 53.6 del TIQE (Allegato A della Delibera dell’ARERA 22 dicembre 2015 646/2015/R/eel e s.m.i); b) nel caso in cui al Cliente sia già stato corrisposto un indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico nel medesimo anno solare; c) in caso di reclami per i quali non è possibile identificare il Cliente finale perché non contengono le informazioni minime quali nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura, o di posta elettronica, il servizio a cui si riferisce il reclamo (elettrico), il codice POD, ove disponibile, o qualora non disponibile , il codice cliente.

Il Venditore è tenuto ad accreditare al Cliente l’indennizzo automatico attraverso detrazione dall’importo addebitato nella prima fatturazione utile. Nel caso in cui l’importo della prima fatturazione addebitata al Cliente sia inferiore all’entità dell’indennizzo automatico, la fatturazione deve evidenziare un credito a favore del Cliente, che deve essere detratto dalle successive fatturazioni fino ad esaurimento del credito relativo all’indennizzo dovuto, ovvero corrisposto mediante rimessa diretta.

L’indennizzo automatico, ove dovuto, deve comunque essere corrisposto al Cliente entro 6 mesi dalla data di ricevimento da parte del Venditore del reclamo scritto o della richiesta di rettifica di doppia fatturazione, ad eccezione dei Clienti con periodicità di fatturazione quadrimestrale, per cui il termine è fissato in 8 mesi.

Download – modulo reclamo

È fatta salva la possibilità per il cliente finale di inviare il reclamo scritto senza utilizzare il modulo, purché la comunicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire l’identificazione del cliente finale che sporge reclamo e l’invio della risposta motivata scritta:

a) il nome ed il cognome;
b) l’indirizzo di fornitura;
c) l’indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o di posta elettronica 14 per l’invio della risposta scritta;
d) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto
e) il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell’energia elettrica (POD), qualora non disponibile, il codice cliente;

Pubblicazione secondo la delibera 258/2015/R/com (TIMOE)

In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, trascorsi almeno 15 giorni dalla scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente a mezzo di raccomandata oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora).

Il Fornitore, trascorsi inutilmente 15 giorni dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. In tale ipotesi, il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto da ARERA. Trascorso tale termine aggiuntivo, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima di procedere alla sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al quindici percento della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, senza alcun ulteriore preavviso verrà effettuata la sospensione della fornitura.

Una volta sospesa la fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà inviare al Fornitore la documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli insoluti.

Il Cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici:

  • euro 30 (trenta) nel caso in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza;
  • euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente:
    a. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
    b. il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione di costituzione in mora;
    c. il mancato rispetto del termine minimo di 3 (tre) giorni tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura.
Pubblicazione secondo la delibera 402/2013/R/com – TIBEG

Bonus sulla fornitura di energia elettrica
Da gennaio 2009 è attivo il cosiddetto “bonus sociale” (ovvero ‘il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica’). Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di energia elettrica, è uno strumento introdotto dal Governo che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico e/o fisico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica.

Potranno accedere al bonus sociale per disagio economico  tutti i clienti domestici (le famiglie), intestatari di una fornitura elettrica nell’abitazione di residenza, che abbiano un ISEE non superiore a 8.265,00 euro. Per i nuclei familiari con almeno più di 3 figli a carico la soglia ISEE è innalzata a 20.000 euro. Il bonus  è valido  per dodici mesi e ne può essere richiesto il rinnovo se permangono le condizioni di disagio economico.

Hanno invece diritto al bonus per disagio fisico tutti i clienti domestici (le famiglie) presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature necessarie per il mantenimento in vita alimentate ad energia elettrica.

I bonus sociali per disagio economico e per disagio fisico sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.

Per accedere al bonus sociale occorre  fare domanda presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, presentando l’apposita modulistica compilata in ogni sua parte.

I moduli sono reperibili sul sito di ARERA www.arera.it

Per compilare i moduli sono necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza, al suo stato di famiglia e alle caratteristiche del contratto di fornitura di energia elettrica (facilmente reperibili sulle bollette), nonché la documentazione relativa all’ISEE.

Per le richieste di bonus sociale per disagio fisico è indispensabile una apposita certificazione della ASL, mentre non è richiesto l’ISEE

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet ARERA
https://www.arera.it/it/bonus_sociale.htm

Pubblicazione secondo D.M. 31/07/2009 – mix energetico

Ai sensi di quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 luglio 2009 recante “Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita, nonché sull’impatto ambientale della produzione”, l’Acquirente Unico ha determinato, per gli anni 2020 e 2021, la composizione del mix di fonti primarie relativa al proprio approvvigionamento di energia elettrica come di seguito riportato:

Composizione del mix energetico relativo all’approvvigionamento del mercato di Maggior Tutela

Fonti primarie utilizzate Anno 2020* Anno 2021**
Fonti rinnovabili 8,49% 8,36%
Carbone 11,70% 13,06%
Gas Naturale 62,61% 64,93%
Prodotti petroliferi 0,97% 1,39%
Nucleare 9,57% 7,05%
Altri fonti 6,66% 5,21%

* dato consuntivo
** dato pre-consuntivo
Fonte: Acquirente Unico SpA

Composizione del mix iniziale nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano

Fonti primarie utilizzate Anno 2020* Anno 2021**
Fonti rinnovabili 44,31% 42,32%
Carbone 4,75% 5,07%
Gas Naturale 45,88% 48,13%
Prodotti petroliferi 0,57% 0,88%
Nucleare 0,00% 0,00%
Altri fonti 4,49% 3,60%

* dato consuntivo
** dato pre-consuntivo
Fonte: GSE SpA

Pubblicazione seconda D.M. 13.05.2016 – Informativa sul canone Rai in bolletta

I dati personali raccolti per la fornitura dell’energia elettrica sono utilizzati, in base alla tipologia di cliente domestico residente, anche ai fini dell’individuazione dell’intestatario del canone di abbonamento e del relativo addebito contestuale alla bolletta, che, in caso di cliente domestico residente, avverrà senza ulteriori verifiche sulla residenza.

Pubblicazione secondo Allegato A; delibera 555/2017/R/com (offerte PLACET)
Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico (PESSE)

Il presente documento fornisce le disposizioni per la predisposizione e l’attuazione del Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico (PESSE) da parte dei Distributori. Il PESSE ha l’obiettivo di fronteggiare situazioni di carenza energetica e di evitare interruzioni non controllate del servizio elettrico. Ciascun Distributore è responsabile per la predisposizione del proprio piano sulla base dei criteri stabiliti da Terna e per la sua attuazione, che sarà verificata da Terna per garantirne la conformità. Il Piano deve essere trasmesso a Terna o al Distributore di riferimento competente. In caso di difformità rispetto ai criteri stabiliti, Terna ne darà comunicazione e il Distributore dovrà adeguare il proprio piano.

I Distributori sottesi sono sotto il coordinamento dei Distributori di riferimento e sono responsabili per la predisposizione, l’attuazione e l’aggiornamento del piano, mentre i Distributori di riferimento restano responsabili nei confronti di Terna per la verifica di conformità dei Piani predisposti dai Distributori sottesi.

PIANO DI ROTAZIONE (distributore superiore VEK):
Tabella con il Piano di Rotazione delle sospensioni temporanee dei gruppi di utenza

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) 2024

Di seguito i dati rilevanti del PDFM –2024
– Comune interessato: Comune di Prato allo Stelvio
– Territori significativamente rilevanti nel comune: 5
– Numero totale dei punti di prelievo presenti nel territorio: 2218 (in data 30.04.2023)
– Inizio fase massiva: 01 gennaio 2024

Di seguito indichiamo la percentuale dei punti di prelievo interessati della sostituzione massiva dei misuratori con riferimento ai territori significativamente rilevanti individuati.

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) 2024